Art. 2.

      1. All'articolo 7 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e successive modificazioni, sono aggiunti in fine, i seguenti commi:

          «I giudici della Corte costituzionale cessati dalla carica non possono assumere per cinque anni incarichi per nomina o su designazione del Parlamento, del Governo, delle regioni, degli enti locali, di enti pubblici e di società private aventi fini di lucro. Sono esclusi gli incarichi gratuiti conferiti in enti pubblici o privati con prevalenti finalità scientifiche, culturali o umanitarie.

          Nel medesimo periodo previsto dal sesto comma, i giudici della Corte costituzionale cessati dalla carica non possono esercitare attività professionale o di consulenza giuridica retribuita né presentarsi come candidati alle cariche di senatore, deputato, presidente o consigliere regionale,

 

Pag. 5

presidente o consigliere provinciale, sindaco o consigliere di comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.

          I giudici della Corte costituzionale cessati dalla carica non possono altresì ricoprire, per i cinque anni successivi, le cariche di Ministro, di vice ministro o di sottosegretario di Stato, né le cariche di assessore regionale o provinciale o di assessore nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti».